L'ordinanza 77 del 30-12-2014...
puntualizza che...
- in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la sua responsabilità ed a sue spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;
- il Comune provvede sotto la sua responsabilità ed a sue spese a far effettuare manualmente il Servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;
dispone che...
1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidalmente, a spazzare la neve dai marciapiedi lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza di marciapiede l’obbligo si limiterà allo sgombero di un metro dal fronte degli edifici;
2. I titolari di licenze di occupazione di suolo pubblico per la conduzione di chioschi, edicole e simili, come tutti i concessionari – in qualsiasi forma – del suolo pubblico, hanno l’obbligo di tenere pulito dalla neve e dal ghiaccio il posto assegnato, nonché il tratto circostante per almeno un metro;
3. Durante e dopo le nevicate, i proprietari di immobili devono provvedere, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, a tenere sgombero il marciapiede per almeno un metro davanti alla loro proprietà;
4. La rimozione della neve dovrà essere eseguita non appena sia cessata la precipitazione nevosa tanto nei giorni feriali che nei giorni festivi; nel caso la nevicata cessasse durante la notte, lo sgombero dovrà avvenire entro le ore 9.00 del mattino successivo;
5. E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di assicurarsi in merito alla resistenza dei tetti. E’ fatto divieto di scaricare la neve dai tetti sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale; nel caso l’accumulo di neve sui tetti, sulle terrazze, sui balconi nonché sui davanzali e poggioli delle finestre, possa far temere un pericolo, l’Amministrazione comunale potrà autorizzare lo scarico su suolo pubblico, purché le operazioni siano eseguite senza creare disagi al pubblico transito, ovvero alle operazioni di spazzamento della strada sottostante;
6. Dovrà essere assunta ogni cautela affinché la neve depositata sulle fronde degli alberi insistenti sulle proprietà private venga tempestivamente rimossa, onde evitare in ogni caso eventuali pericoli di caduta di rami sul suolo pubblico;
7. La neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o comunque intralciare il traffico od ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
8. Nel caso gli accumuli di neve creatisi a seguito delle operazioni di scarico siano di ostacolo alla circolazione pubblica, l’Amministrazione comunale potrà disporre il trasporto della stessa in punti di raccolta prestabiliti;
9. I destinatari delle norme di cui alla presente ordinanza sono altresì tenuti a rimuovere gli strati di ghiaccio con spargimento di sostanze idonee a impedire lo sdrucciolamento.
avvertendo che...
I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro , salvo ogni altra azione intrapresa dal Comune.
FONTE
Va buttata in mezzo alla strada (confidando nel lavoro delle auto)? Par di capire di no...
Forse ammucchiata fra marciapiede e sede stradale?
O magari addirittura rimossa e portata altrove?
A meno che non si tratti di una grida manzoniana...