Leggendo i verbali dell'ultimo Consiglio comunale mi ha colpito l'utilizzo della "
astensione" al momento della votazione dei vari punti all'ordine del giorno. Per tale motivo mi accingo a scrivere un post lungo e forse noioso, ma, se hai la pazienza di seguirmi, forse alla fine concorderemo che, su questa prassi, è necessaria una riflessione.
Nell'ultimo Consiglio l'astensione è stata abbondantemente utilizzata...
Delibera 65 Variazione al Bilancio di previsione.
Astenuti n. 2 (Reboli Piera; Chiesa Alessandro);
La delibera non riporta la dichiarazione di astensione né la motivazione dell'astensione.
Delibera 66 Controllo e salvaguardia equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi.
Astenuti n. 4 (Reboli Piera, Chiesa Alessandro; Peroni Francesco, Callegari Fabio);
A verbale solo il Consigliere Peroni dichiara preventivamente l’astensione. Il verbale non riporta la preventiva dichiarazione di astensione degli altri tre consiglieri. Per nessuno dei quattro astenuti è verbalizzata la motivazione dell'astensione.
Delibera 68 Variante specifica al Piano Regolatore Generale.
- Variante R1 Astenuti n. 2 (Peroni Francesco, Callegari Fabio);
- Variante R2 Astenuti n. 4 (Reboli Piera, Chiesa Alessandro, Peroni Francesco, Callegari Fabio);
La delibera non riporta la dichiarazione di astensione né la motivazione dell'astensione.
Delibera 70 Concessione locali in comodato d'uso al Consorzio Ambientale Pedemontano.
Astenuti n. 1 ( Trioli Gianni)
Nel verbale viene motivata l’astensione di Trioli (...dal fatto che il Vice-Sindaco Gianni Trioli riveste la qualità di Presidente del Consorzio Ambientale Pedemontano) ma non viene verbalizzata la non presenza dello stesso alla discussione.
Cosa dice la legge?
DL 18 agosto 2000, n. 267 Articolo 78 comma 2. Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Qualche considerazione
Delibera 70: bene ha fatto ad astenersi il Vice-Sindaco Trioli. Il suo comportamento non solo è stato opportuno, ma anche dovuto per legge.
Cosa dire invece delle astensioni relative alle altre delibere?
- Erano in discussione argomenti ai quali gli astenuti personalmente e/o loro parenti sino al quarto grado avevano interesse tale da imporne per legge l’astensione?
- Tra la documentazione preparatoria al Consiglio, erano forse mancanti documenti che non hanno permesso il voto in scienza e coscienza?
- Il consigliere non ha potuto prendere visione della documentazione preparatoria al Consiglio per personali impreviste e imprevedibili cause di forza maggiore?
Nessuna di queste motivazioni è stata verbalizzata ma nemmeno è stata espressa a voce durante il Consiglio.
Potrebbe allora essere che queste astensioni siano sintomo di non completa comprensione del ruolo di Consigliere?
E' ammissibile che, in assenza di motivazioni previste dalla Legge e in assenza di motivazioni tecniche (oggettive o personali), un Consigliere comunale non esprima la propria valutazione?
Il Consigliere non è forse stato eletto per amministrare, e quindi per valutare e per decidere? E, specialmente se di Minoranza, salvo i casi sopra accennati, non ha forse il
dovere politico di dare un giudizio (con il voto) sulle scelte della Maggioranza?
E' quindi opportuno augurarsi che in futuro l'astensione sia utilizzata seguendo ciò che prescrive la Legge e nel rispetto etico e politico del ruolo a cui si è stati eletti?
Il presente Regolamento disciplina il servizio delle riprese audiovisive e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dal Comune di Ponte dell’Olio.
Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
Art. 2 (Funzioni)
Il Comune di Ponte dell’Olio attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
Art. 3 (Informazione sull’esistenza di telecamere)
Il Presidente del Consiglio ha l’onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l’esistenza di impianti di registrazione e/o videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.
I consiglieri durante i lavori del Consiglio non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
Art. 4 (Tutela dei dati sensibili)
Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati “giudiziari” vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, di privati o di ciascuno dei Consiglieri comunali, con votazione all’unanimità del Consiglio Comunale.
Art. 5 ( Limiti di trasmissione e commercializzazione)
La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
E’ vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate, che violi il principio di imparzialità ed unitarietà/integralità dell’argomento oggetto di discussione in quanto in contrasto con le finalità dell’informazione pubblica completa e trasparente,
E’ vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
Art. 6 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 7 (Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.