Il comma 1, dell'art.22 del
Regolamento locale di Polizia Urbana dispone che,
nei luoghi destinati alla fruizione collettiva, è vietata qualsiasi diffusione sonora dalle ore 00 alle ore 9 e che in tali aree
è sempre vietato recare disturbo con grida e schiamazzi, con l’utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant’altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere.
---
Il comma 2 dispone che
la diffusione sonora effettuata all’interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, deve essere regolata in modo da
non lasciar percepire rumori o suoni molesti all’esterno.
---
Il comma 3 dispone che tutta una serie di attività (elencate) devono assicurare che i rispettivi
locali e spazi annessi siano strutturati in modo tale da
non consentire l’emissione di suoni e rumori, che disturbano all’esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).
---
Qui il Regolamento citato
FONTE e qui
FONTE i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.