Ponte dell'Olio

18/09/24
Marino

Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. Al Sindaco di ciascun Comune aderente all’Unione, compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.

Dall'art.25 del Regolamento locale di Polizia urbana  FONTE 
  
16/09/24
MattiaPascal

Pluralismo

Iniziati i campionati dilettanti, con al via due nostre rappresentanti: la Pontolliese 1907 (già Pontolliese Gazzola) in Seconda Categoria e la matricola Atletico Pontolliese in Terza. Anche sui campi di calcio, two is meglio che one? Alla faccia della sconfitta di entrambe in questa prima giornata, speriamo di sì.
  
15/09/24
Marino

Quiete pubblica e riposo delle persone

Il comma 1, dell'art.22 del Regolamento locale di Polizia Urbana dispone che, nei luoghi destinati alla fruizione collettiva, è vietata qualsiasi diffusione sonora dalle ore 00 alle ore 9 e che in tali aree è sempre vietato recare disturbo con grida e schiamazzi, con l’utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant’altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere.
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Il comma 2 dispone che la diffusione sonora effettuata all’interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, deve essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all’esterno.
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Il comma 3 dispone che tutta una serie di attività (elencate) devono assicurare che i rispettivi locali e spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l’emissione di suoni e rumori, che disturbano all’esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).
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Qui il Regolamento citato  FONTE  e qui  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
14/09/24
Marino

Il futuro lo costruiamo oggi

“Spesso la mancata conoscenza della lingua può essere ... una barriera insormontabile che impedisce l’integrazione e acutizza l’isolamento. Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Piacenza offre ... una possibilità di riscatto. ... Oltre alla grammatica si daranno consigli pratici per la vita di tutti i giorni”.
Così si legge in un articolo a firma _CB pubblicato da Libertà del 12/09/2024 e riferito al Comune di Sarmato che ha promosso, in collaborazione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Piacenza  FONTE  un corso d’italiano per stranieri.
Un “fatto” su cui riflettere pensando al futuro della nostra comunità.
  
13/09/24
Marino

Valeria Maria e Alberto ...

...intendono celebrare il loro matrimonio.

Per consultare l'Atto di pubblicazione di matrimonio, che contiene informazioni quali: luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, ecc., clicca qui  FONTE 

L'Atto di pubblicazione di matrimonio è un documento oggetto di pubblicità legale come disposto dagli artt.93 e 94 del Codice Civile e dall'art.54 del DPR 396/2000.
  
07/09/24
Marino

Edifici disabitati e/o in stato di abbandono

Il comma 6 dell’art.15 del Regolamento locale di Polizia urbana si occupa degli edifici disabitati e/o in stato di abbandono
6. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
a) ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi preferibilmente costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettro saldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
b) a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell’edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti;
c) a mantenere in stato di decoro le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l’androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

 FONTE 
A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
06/09/24
MattiaPascal

Antichi organi

Presentato il programma della 37esima edizione della rassegna "Antichi organi", organizzata dalle associazioni Banda larga e Progetto musica, col sostegno della Banca di Piacenza e della Fondazione. Previsti 10 appuntamenti in chiese piacentine, dal 7 settembre al 20 ottobre. Fra loro non c'è Ponte, che negli anni scorsi col concerto in San Giacomo era una presenza fissa. Peccato.
In compenso, è prevista la partecipazione del coro Montenero all'appuntamento di domenica 15 settembre nella chiesa di Muradello.
(così ci informa "Libertà" di giovedì 5 settembre, con Anna Anselmi a pag. 26)
  
06/09/24
Marino

Regolamento di Polizia urbana e abitazioni private

I primi 5 commi dell’art.15 del Regolamento locale di Polizia urbana normano le attività nelle abitazioni private.
1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L’esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

 FONTE 
A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
05/09/24
Tiziana

Modifiche alle regole sui seggiolini per bambini in auto

 FONTE 
Sino al 1° settembre la normativa europea di riferimento per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini catalogava i seggiolini in base al peso. In tale data, però, le cose sono cambiate e, ad oggi, la norma in vigore è la ECE R129, che cataloga invece i seggiolini in base all'altezza del minore.
E cosa rischia chi viaggia in auto senza rispettare la normativa, non utilizzando i seggiolini omologati? Una multa che può andare dagli 80 ai 323 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Nel caso di commissione della stessa infrazione per due volte in due anni, si rischia altresì la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
  
04/09/24
Marino

Terzo focus sul Regolamento locale di Polizia Urbana

“Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche;
- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di fogli di giornale e simili al fine di occultare la visibilità dall’esterno...”.

Cosi è scritto al comma 4 dell’art.12 del Regolamento locale di Polizia Urbana.
   Leggi l'art.12 completo  ART. 12 Pulizia mostre, vetrine ed accessi
1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l’imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrate, sempre che ciò comporti l’imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
3. E' fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche;
- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di fogli di giornale e simili al fine di occultare la visibilità dall’esterno; sono sempre consentite le affissioni di comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.  FONTE 

A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.