Misure valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021, incluse specifiche norme per il periodo di Pasqua]
❓
SPOSTAMENTI
👉È
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
👉È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
👉Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
👉Il
transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
👉
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute.
👉
Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
👉Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
❓
Misure per il periodo di Pasqua
👉Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni in zona bianca, si applicano le misure stabilite
per la zona rossa.
👉In quei giorni è consentito,
in ambito regionale, lo spostamento
verso una sola abitazione privata abitata,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso
fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
❓
NIDI E SCUOLE
👉Sono
sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia.
👉Le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente
con modalità a distanza.
👉Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
❓
SERVIZI ALLA PERSONA
👉
Dal 4 marzo sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di
• barbieri e parrucchieri
• lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• lavanderie industriali
• tintorie
• servizi di pompe funebri e attività connesse
👉
Dal 6 marzo saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri, aperti invece:
• lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• lavanderie industriali
• tintorie
• servizi di pompe funebri e attività connesse
❓
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO
👉Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
sospese.
👉È
consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
👉La
ristorazione con asporto è consentita
fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3)
e fino alle 22 per i ristoranti, con
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
👉
Restano consentite le attività delle
mense e del
catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
👉Restano
aperti gli esercizi di somministrazione siti in
ospedali,
aeroporti,
porti,
interporti e nelle
aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
👉Resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
❓
COMMERCIO AL DETTAGLIO
👉Sono
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità (
allegato 23 del dpcm del 3 marzo 2021 (1.63 MB)), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
👉Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
👉Restano
aperte le
edicole, i
tabaccai, le
farmacie e le
parafarmacie.
❓
MUSEI, MOSTRE, BIBLIOTECHE
👉Sono
sospesi le
mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,
ad eccezione delle biblioteche dove i relativi
servizi sono offerti su prenotazione e degli
archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
❓
SPORT, PALESTRE, PISCINE
❓
SPORT INDIVIDUALE
👉È consentito svolgere individualmente
attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
👉È altresì consentito lo svolgimento di
attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
❓
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
👉Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
👉Tutte le
attività svolte nei centri sportivi anche all'aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
❓
EVENTI SPORTIVI
👉Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
👉Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
❓
SPORT DI CONTATTO
👉Lo svolgimento degli sport di contatto (
il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
❓
SCI
👉Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
❓
VIAGGI DA E PER L'ESTERO
👉Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul
sito del Ministero degli Affari esteri.
👉La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata
online da questo applicativo.
❓
MASCHERINE
👉È
obbligatorio avere
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
👉Sono
esclusi:
- le persone che stanno svolgendo
attività sportiva;
- i
bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
👉È
fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche
all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
👉Possono essere utilizzate
mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
👉Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3
dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato,
non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti,
vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.
👉L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
❓
PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
👉L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è
condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
👉È
consentito l'accesso dei
minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle "
Linee guida regionali per aree gioco bambini (105.5 KB)".
👉Sono
sospese le attività delle
sale giochi.
👉Sono
sospese le attività dei
parchi tematici e
di divertimento.
❓
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE
❓
MANIFESTAZIONI
👉Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto
in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
❓
DISCOTECHE
👉
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
❓
CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
👉Sono
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
❓
CONVEGNI, CONGRESSI
👉Sono
sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
❓
FIERE, SAGRE
👉Sono
vietate le fiere di qualunque genere, le
sagre e eventi analoghi.
❓
FESTE
👉Sono
vietate le
feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle
cerimonie civili e religiose.
👉Con riguardo alle abitazioni private, è
fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
❓
ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI
👉È
vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto, e fatta
eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
👉L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle "
Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili (328.37 KB)".
❓
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
👉L'
accesso ai luoghi di culto avviene
con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
👉Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
👉Sono
vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
👉In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
❓
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI
❓
CENTRI TERMALI
👉Sono
sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI
👉Sono
sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
👉Sono
sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
RIUNIONI
👉Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
👉È fortemente raccomandato svolgere
anche le riunioni private in modalità a distanza.
❓
TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI
👉È consentita l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il
rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal
protocollo regionale (594.57 KB), in particolare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.
👉In particolare:
- la struttura deve garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno un metro
in tutte le aree comuni e favorire la
differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
- deve
disinfettare prima e dopo l'uso
ogni oggetto fornito all'ospite
- deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
- deve verificare le caratteristiche di
aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
- gli
ospiti devono sempre indossare la
mascherina
👉Con il
decreto n. 113 del 17 giugno 2020 (963.72 KB) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le
strutture ricettive alberghiere e le
-
strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento
-
non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di
-
conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere
garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).
👉
Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi
❓
Strutture ricettive all'aria aperta
👉È consentita l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il
rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal
protocollo regionale (589.41 KB).
❓
Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie
👉Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del
protocollo regionale (551.18 KB).
FONTE Regione Emilia-Romagna
Saluti a tutti.
Marco Boselli