In riferimento all'art.20 (*) del Regolamento COSAP (canone occupazione suolo pubblico ), ho chiesto al Comune di comunicarmi il numero di utenze utilizzate per calcolare il canone 2019 relativo all'
occupazione permanente con cavi, condutture ed impianti realizzati da aziende erogatrici di pubblici servizi:
• e-Distribuzione s.p.a. n. utenze 3.346 - Importo € 3.523,34
• Telecom Italia s.p.a. n. utenze 1.374 - Importo € 1.446,82.
A fronte di queste informazioni ho alcuni dubbi che spero l'Assessore al Bilancio vorrà approfondire.
Attualmente paga la COSAP l'azienda proprietaria della rete di distribuzione dell'energia elettrica e una delle possibili aziende proprietarie di rete di distribuzione della telefonia, ma il sottosuolo e il soprasuolo è occupato permanentemente anche da:
• rete acquedottistica e rete fognaria
• rete GAS
• rete per la trasmissione dei dati in fibra ottica
• reti di altri distributori di segnale telefonico (dato che, considerando famiglie + imprese + uffici + esercizi commerciali + ecc., e anche considerando il numero di utenze elettriche, sembrerebbe che potrebbero esservi altre utenze oltre le 1.374 che fanno capo alla rete di distribuzione già assogettata a COSAP).
Tra queste elencate vi sono quindi occupazioni di suolo pubblico che dovrebbero essere assogettate a COSAP?
(*) Art. 20 – Canone per le occupazioni in atto per l’erogazione di pubblici servizi
1. In ossequio a quanto previsto dalla lett. f) del comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art.18 della legge 23.12.1999 n°488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 1,00 per utenza.
2. In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € 500,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
La delibera ha concluso il lavoro di un Tavolo Tecnico che aveva come compito quello di definire fasce orarie uniformi, per tutto il territorio regionale, al fine disincentivare l’accesso al gioco. Tale valutazione si è basata su dati clinici e di letteratura scientifica.
Le fasce orarie di limitazione temporale all’esercizio del gioco sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza. Inoltre, l’uniformità dell’orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un Comune limitrofo privo di una disciplina analoga.
Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo. I Comuni potranno, invece, aggiungere anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.
Le fasce sono le seguenti:
• dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
• dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
• dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);
Nella delibera è specificato che, con riferimento al compito di vigilanza e controllo, i Comuni possono affiancare ai consueti strumenti di controllo, anche i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa apposita richiesta.
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