L'adozione delle aliquote del
Contributo di costruzione poteva essere un momento per
neutralizzare l'impatto fiscale della Legge regionale adottando ogni aliquota al valore minimo ammesso .
Invece abbiamo visto che il Consiglio comunale
FONTE , all'unanimità, se per alcune aliquote ha deliberato l'aliquota minore, per altre ha scelto:
A)
per gli interventi di qualificazione edilizia, di adottare una riduzione del 10% anziché del 30% (1.4.8. U1 e U2 possono essere ridotti fino ad un massimo del 30% per l’attuazione ... di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., .... )
B)
per le Frazioni, di non adottare la riduzione del 30% (1.4.2. Il Comune può ridurre fino ad un massimo del 30% i valori di U1 e U2, per talune Frazioni del proprio territorio) (a questo
FONTE le motivazioni della Maggioranza)
NB: Le riduzioni A) e B) non sono alternative ma cumulative (1.4.9. Salvo quanto previsto al punto 1.4.1., le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel presente paragrafo sono cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso).
C)
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ededilizia, di imporre il contributo
sebbene la Legge Regionale consentisse il suo totale azzeramento (1.4.1. ...per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione ... i Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni,
fino alla completa esenzione dallo stesso onere, ...).