Sui social si sta commentando l’avvenuto
completamento del posizionamento dei “dissuasori di sosta” FONTE .
Ritengo che l’Amministrazione comunale terrà in considerazione anche le opinioni espresse sui social e che darà le opportune spiegazioni. Nel frattempo penso sia utile condividere quanto previsto dalla Legge e dai Regolamenti in merito ai “Dissuasori di sosta”.
A tal fine ci viene in aiuto la direttiva del Ministero dei Trasporti sull’applicazione della segnaletica stradale
FONTE che, al punto 8.1, scrive che l’impiego dei dissuasori di sosta è regolato dall’art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. E spiega che qualora i dissuasori vengano installati fuori da zone riservate esclusivamente al transito pedonale, essi svolgono le seguenti funzioni: - impedimento materiale alla sosta abusiva; - delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole, e spazi riservati per altri usi; - reale impedimento al transito dei veicoli, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un elemento e l’altro.
Il Regolamento prevede che i dissuasori: - debbano essere resi ben visibili, al fine di evitare eventuali urti accidentali in condizioni notturne o di scarsa visibilità (ad esempio con l’inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo); - non debbano presentare bordi a spigoli vivi, perché potrebbero risultare pericolosi per bambini o pedoni disattenti; - non debbano essere impiegati in configurazione singola, a meno di integrare la loro collocazione con ulteriori elementi, in modo da realizzare una continuità che consenta una chiara individuazione della loro presenza.
Se i dissuasori vengono installati su piattaforma stradale (il nostro caso) il Regolamento dispone che vi sia la
presenza di idonea segnaletica orizzontale di margine, realizzata anche con elementi lapidei dove ciò è consentito (art.152 c.4).