PonteVigo
Fusione PonteVigo
Bazzano | Savigno | Serrav | Cresp | Montev | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residenti | 6.896 | 2.788 | 4.917 | 9.982 | 5.286 | |||||
Elettori | 5.067 | 2.270 | 3.754 | 7.650 | 4.155 | |||||
Votanti | 2.629 | 52% | 1.210 | 53% | 1.739 | 46% | 3.506 | 46% | 2.149 | 52% |
Sì | 1.081 | 41% | 516 | 43% | 892 | 52% | 1.982 | 57% | 1.255 | 59% |
No | 1.525 | 59% | 679 | 57% | 832 | 48% | 1.494 | 43% | 871 | 41% |
Voti validi | 2.606 | 1.195 | 1.724 | 3.476 | 2.126 | |||||
Bianche | 13 | 6 | 10 | 16 | 13 | |||||
Nulle | 10 | 9 | 5 | 14 | 10 |
Valsamoggia NO | Valsamoggia SI | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 9.684 | 20.185 | ||
Elettori | 7.337 | 15.559 | ||
Votanti | 3.839 | 52% | 7.394 | 48% |
Sì | 1.597 | 42% | 4.129 | 56% |
No | 2.204 | 58% | 3.197 | 44% |
Voti validi | 3.801 | 7.326 | ||
Bianche | 19 | 39 | ||
Nulle | 19 | 29 |
Ziano | Borgonovo | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 2.577 | 7.887 | ||
Elettori | 2.233 | 5.823 | ||
Votanti | 1.165 | 52% | 1.776 | 30% |
Sì | 430 | 37% | 1.214 | 69% |
No | 723 | 63% | 542 | 31% |
Voti validi | 1.153 | 1.756 | ||
Bianche | 10 | 11 | ||
Nulle | 2 | 9 |
Valsamoggia | Ziano Borgonovo | |||
---|---|---|---|---|
Residenti | 29.869 | 10.464 | ||
Elettori | 22.896 | 8.056 | ||
Votanti | 11.233 | 49% | 2.941 | 37% |
Sì | 5.726 | 51% | 1.644 | 57% |
No | 5.401 | 49% | 1.265 | 43% |
Voti validi | 11.127 | 2.909 | ||
Bianche | 58 | 21 | ||
Nulle | 48 | 11 | ||
Scelta Regione | Fusione approvata | Fusione respinta |
Fusione PonteVigo
Referendum 17 aprile: devono essere scelti 16 scrutatori
Consulta dei Minori
Fusioni e coerenza politica
Biblioteca comunale
Badante cercasi..
Mensa scolastica
Fusione comuni
Spiace che tu tenga questo comportamento, volto unicamente ad attaccare la mia figura (non me la prendo, però non è bello).
In caso di fusione, sicuramente mi farei da parte (salvo eventi eccezionali).
A Comune singolo, dipenderebbe da più fattori (persone, programma, ecc.), ma le probabilità sono basse.
La poltrona mi interessa assai poco (evidentemente non mi conosci) e mi sembra di averlo dimostrato in questi quasi due anni.
Se vuoi discutere di temi, mi troverai sempre.
Se vuoi solo fare polemica contro di me,invece, non ti seguirò.
Buon proseguimento.
Ho profondo rispetto per te e per le tue idee.
Preferisco opinioni radicalmente differenti al sempre più diffuso pensiero unico, purché esse siano supportate dai fatti o, comunque, dal buon senso e dalla logica (se no sconfiniamo nella fantasia).
Ti ho risposto così, molto pacatamente perché più di una volta hai lanciato delle velate frecciatine contro di me (va bei tut, però non sono scemo!).
Buona domenica!
Ogni volta che ho vissuto accorpamenti, fusioni, pseudoristrutturazioni ecc., i risultati sono stati forse non peggiori dal punto di vista economico ma sicuramente hanno portato a disagi non trascurabili per il cliente finale.
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Nello specifico, e ci tengo a ribadirlo, l'art. 5 dispone che la Repubblica attua il più ampio (importante il rafforzativo "più ampio") decentramento amministrativo e adegua i metodi e i principi della sua legislazione alle esigenze dello stesso decentramento.
Ci tengo affinché il dettato costituzionale venga rispettato anche nelle questioni locali.
Io, ovviamente, condivido appieno il tuo ragionamento, trovandolo molto intonato con il sopra menzionato art. 5.
almeno al livello amministrativo più basso su particolari tematiche non sarebbe male un minimo processo di condivisione preventivo.
Ad ogni modo, se ti interessa il discorso, mi addentro nella giurisprudenza costituzionale, potendo almeno annoverare nelle mie modeste conoscenze lo studio di tale disciplina.
Non è questione ripartizione di competenze in questo caso, non essendo coinvolti enti sovraordinati (se lo fosse, sarebbe ancora più evidente la violazione).
La fusione in sé è e resta palesemente un processo accentratore.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (secondo comma, art. 1).
I limiti della sovranità popolare, quindi, sono previsti e indicati nella medesima Costituzione (non è che i cittadini, pur essendo sovrani, possano fare qualsiasi cosa gli venga in mente.. altrimenti torniamo allo stato di natura).
Rimanendo all'oggetto esaminato, nell'art. 5 si afferma che la Repubblica attua il più ampio decentramento (è un compito preciso dello Stato): abbiamo già scovato la limitazione di riferimento alla nostra situazione.
La legge ordinaria non può contrastare con il dettato costituzionale.
Allo stesso modo, una legge regionale o un referendum popolare non possono disporre un accentramento, in contrasto con l'art. 5, il quale, come appena detto, funge da limite alla sovranità popolare.
Nel caso in esame, non potrebbe fare ciò nemmeno una legge "rafforzata" di revisione della Costituzione, siccome i primi 11 articoli (principi fondamentali), il 138 (revisione della Costituzione) e il 139 (definitività della forma repubblicana) sono per loro natura immutabili.
Ormai, gli unici enti dove i cittadini sono ancora in grado di incidere democraticamente sono proprio i Comuni, soprattutto se di dimensioni medio-piccole.
Conviene pensarci bene, prima di delegare ai partiti le nostre vite.
Alla domanda sull'ulteriore frazionamento rispondo citando l'altro principio dell'art. 5 della Costituzione, ovvero l'autonomia.
Il (più ampio) decentramento amministrativo va coordinato con l'autonomia: un ente deve essere in grado di funzionare ed essere autosufficiente (se no che senso avrebbe istituirlo?).
Ponte Dell'Olio lo è (e con i 600.000 euro che ci toglie annualmente lo Stato centrale saremmo ancor più autonomi).
Difficilmente lo sarebbero Castione, Cassano, Sarmata, Veggiola, Folignano e le altre frazioni, se prese singolarmente.
Non si tratta di un mero atto formale, nonostante possa sembrarlo.
Inoltre, l'art. 54 dispone: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."
Si tratta dell'ultimo articolo della Parte I, che contiene "Diritti e doveri dei cittadini".
In quanto "diritti" e "doveri", non possiamo ne essere privati dei primi, ne sottrarci ai secondi.
L’idea che siano i cittadini a interpretare in maniera corretta gli articoli della Carta o che in tema debbano valere i pareri espressi da esperti costituzionalisti, lascia il tempo che trova.
Come ben diceva un noto allenatore di calcio ”rigore è quando fischia arbitro” e dunque lo stabilire se l’eventuale “sanzione” sia o no giustificata e applicabile, non compete alla tifoseria o ai giocatori in campo, né tantomeno ai dirigenti delle due squadre che, più di altri, dovrebbero conoscere il regolamento.
Nel caso specifico vale dunque la pena ricordare che i pareri delle tifoserie anche se autorevoli e ben motivati, restano pareri della tribuna e non producono fatti poiché è la Costituzione stessa a dirci che a decidere le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art 134), è compito esclusivo della Consulta (Corte Costituzionale). Idem per quanto concerne l’istituto del referendum ( vedasi ammissibilità).
Ed è proprio perché ”la Costituzione non è un pezzo di carta da nominare quando fa comodo”, che i pur leciti e continui richiami d’incostituzionalità per ogni atto non gradito, non avendo gli stessi alcun effetto pratico, restano, di fatto, delle mere opinioni.
Va detto infine che per quanto si possa criticare e/o non condividere a fondo finalità e procedure sin qui adottate per l’eventuale fusione dei due Comuni, nessuno, in assenza di una sentenza della Consulta, sentenza che può essere sollecitata solo attraverso un ben codificato iter procedurale, può legalmente sostenere che tale percorso sia avvenuto fuori dal dettame costituzionale.
Gianni, perdonami, ma non mi hai affatto risposto nel merito.
Tutt'altro, hai cercato di sminuire la validità del mio pensiero solo in quanto espresso da me e non dalla Corte.
La Costituzione è scritta in un linguaggio semplice, affinché tutti possano comprenderla e osservarla.
Perché la Corte si esprima sulla legge di fusione occorrerebbe che un qualsiasi grado di giudizio sollevi il quesito alla stessa Consulta (un pò dispendioso e complicato, non credi?)
Ad ogni modo, esiste l'art. 54, che ci impone di rispettare la Costituzione e di esservi fedeli.
Essa, cosi come le leggi, andrebbero seguite in quanto tali.
La politica ha l'obbligo, pertanto, di conformarsi ai suoi articoli, anche senza aspettare qualsivoglia tipo di sentenza.
Nel parcheggio a strisce gialle, io, che sono una persona senza disabilità, non ci parcheggio a prescindere dal fatto che sia il vigile a impormelo, in quanto conosco il divieto di legge e, ovviamente, lo seguo.
Attendo tua risposta.
L'unificazione è stata senza dubbio un processo di arduo compimento, viziata soprattutto da una sorta di "imperialismo" piemontese, piuttosto che da una vera e propria spinta patriottica unitaria.
Ad ogni modo, trovo molto rispettoso delle varie comunità locali il fatto che si siano inseriti nei principi fondamentali della Carta l'autonomia e il decentramento.
I Padri costituenti conoscevano benissimo la storia nazionale e non potevano trascurare questo aspetto.
Altresì, essi erano consci che il potere centrale avrebbe dovuto trovare limitazioni proprio nel potere locale, onde evitare nuovi e pericolosi autoritarismi.
Aldo Moro, in una frase che ho postato qualche tempo fa, esplica molto bene quest'ultimo concetto.
Il mio intervento, se lo analizzi bene, non contiene un’opinione personale, ma riporta fedelmente quanto previsto dalla Costituzione e poiché non ti sarà sfuggito che è la stessa Carta che delega e indica con precisione chi è preposto alla sua interpretazione in rapporto alle leggi approvate, non vedo come un’opinione di parte, pur anche ben motivata e ragionevole, possa ribaltare il dettame costituzionale.
Il fatto che esista una Costituzione formale, ovvero una Costituzione scritta che contiene i principi e le norme dell'organizzazione dello Stato, e una Costituzione cosiddetta “materiale” che indica il modo in cui la Carta costituzionale viene da sempre interpretata e legittimamente applicata, non sposta di una virgola l'assunto che, pur con i miei limiti espositivi, ho cercato in qualche modo di evidenziarti.
Quanto all’idea che la politica debba conformarsi al contenuto della Carta, siamo tutti d’accordo, ma sappiamo entrambi che ogni scelta, pur effettuata a norma di legge, può dar luogo, soprattutto nel medio e lungo periodo, a risultati e a variazione del contesto socio economico non sempre adeguati e in sintonia con la volontà dell'elettorato. Le elezioni servono anche a questo. Ciao e buona serata.
Gianni
P.S. L’art. 54, che giustamente citi, non codifica infatti un’opinione, ma ci impone il rispetto e la fedeltà alla Costituzione in tutti i suoi articoli, ruolo della Consulta compreso.
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
La Corte costituzionale, quindi, non ha formalmente l'obbligo di interpretare la Carta: deve esclusivamente GIUDICARE leggi e atti aventi forza e valore di legge.
Questo presuppone che i suoi giudici abbiano come base delle loro sentenze un oggetto chiaro e definito, altrimenti potrebbe benissimo capitare che, un giorno qualsiasi, la Corte decida, ad esempio (per assurdo), di reputare fra il concetto di "popolo" anche gli animali domestici e, conseguentemente, di non cassare una ipotetica legge elettorale che conferisca a cani, gatti e canarini il diritto di voto.
Invece non succede così, perché il concetto di popolo, così come quelli di sovranità o decentramento, sono già noti alla giurisprudenza (lo erano ai vari Calamandrei, Moro, La Pira, Mortati, ecc.).
A livello teorico, dovremmo supporre che i componenti della Corte abbiano ben presente l'interpretazione autentica della Costituzione e, soprattutto, che diano giudizi imparziali (anche se su uno come Amato ho seri dubbi a riguardo).
Se poi gli stessi giudici ignorano totalmente o parzialmente (per incompetenza o malafede) alcuni concetti ed emettano sentenze devianti, questo è un altro tipo di problema (le nomine politicizzate ne sono la principale causa).
Comunque sia, non penso che le parole "..(la Repubblica) attua il più ampio decentramento amministrativo.." abbiano bisogno di un pronunciamento della Consulta per essere capite.
Io sono di questo parere.
PS: È sempre un piacere discutere con te, Gianni.
- attività produttive
- commercio
- servizi sociali
- sport e cultura.........
Avremo comunque modo di discuterne ancora tante volte in questi mesi.
Il confronto apertosi ha portato sul tavolo molte questioni meritevoli di attenzione; e ciò non può che farmi (e farci) piacere.
Fortunatamente, il tempo è dalla nostra parte.
I concetti sono presi dai riassunti e dalle rielaborazioni dei verbali dell'Assemblea, quando non direttamente dai medesimi. 😄
Qui tuttavia non si discuteva sugli obblighi della Consulta (ti ho già fatto cenno circa l’iter procedurale che, in caso di contrasto, è necessario attivare per richiedere l’eventuale giudizio di merito della Corte), qui si parlava di procedure lecite e costituzionalmente definite, nonché degli effetti pratici che l’azione insindacabile della Consulta, una volta avviata, è in grado di produrre.
In altre parole cercavamo solo di capire chi, in caso di “partita”, fosse legittimamente designato per fischiare l’eventuale il “rigore”, senza occuparci delle qualità personali dell’arbitro.
E’ pur vero che in linea di principio la Costituzione non s’interpreta ma si rispetta, ma è altrettanto vero che chi ha riconosciuto ai Giudici della Consulta l’autorità gerarchica per emettere sentenza, ha messo in conto anche la loro capacità autonoma nel valutare correttamente quanto indicato dalla Carta.
L’idea poi che la decisione ultima della Corte (se richiesta) possa non essere condivisibile e ben accettata da tutti, non ha, al lato pratico, alcuna incidenza. E certo, infatti, che una sentenza della Consulta non è mai appellabile.
Infine, tornando al nocciolo vero della questione dibattuta, ossia la legittimità o meno della fusione, (un problema che non mi pongo), mi sembra del tutto evidente che in caso di contrasto tra opposte opinioni in materia, l’eventuale ultima parola circa l’incostituzionalità del supposto accentramento territoriale non lo deciderebbe il contributo giuridico lasciatoci da Calamedrei o da Moro ma, piaccia o no, sarebbe di esclusiva competenza del famoso arbitro immaginato da Boskov. Fine - Ciao.
Il primo, tra l'altro, protagonista di una delle più grandi violazioni dell'art. 47 (tutela del risparmio ed esercizio del credito), col celebre prelievo forzoso notturno del 6x1000 sui conti correnti degli italiani.
Personalmente, ho grande stima di Lorenza Carlassare e Stefano Rodotà.
Tuttavia, non compete a me decidere.
Ritengo fin da quella prima riunione pubblica che vada promossso il più ampio e tranquillo dibattito circa i pro ed i contro della fusione, proprio per limitare il numero di coloro che, come detto da Donald, decidano d'istinto. Chi tiene maggiormente a questa fusione deve spiegare, discutere, convincere gli altri che la stessa è la soluzione migliore per il nostro futuro, diversamente prevarrà il mantenimento dello status quo. Saluti a tutti Marco Boselli
Marco Boselli