La Legge 124/2015 dispone che sia introdotto il
"riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ... al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art.7 c.1/h
FONTE ).
A seguito di questa Legge, in questi giorni il Governo ha approvato il
decreto attuativo e così, finalmente,
anche l'Italia avrà il Freedom of Information Act (FOIA)(atto per la libertà di informazione) e si avvicinerà ai paesi civili.
Sono ansioso di leggere e studiare il decreto attuativo non appena verrà pubblicato.
Il FOIA è un diritto universale, che è alle fondamenta della libertà di espressione perché è il presupposto di una piena partecipazione come cittadini alla vita democratica. Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (FOIA). In base ad esse la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto.
Il FOIA dovrebbe rispettare le seguenti condizioni
FONTE :
1. il diritto di accesso deve essere previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990)
2. devono poter essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico
3. deve applicarsi non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (max 30 gg)
5. le eccezioni all’accesso devono essere chiare e tassative
6. l’accesso a documenti informatici deve essere gratuito
7. nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di eventuale spedizione
8. quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. in caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali devono essere veloci e non onerosi per il richiedente
10. deve prevedere sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato.