Ponte dell'Olio

Risultati per: regolamentopoliziaurbana
26/09/24
Marino

Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado

"E’ sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all’interno di aree aperte al pubblico, delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti, spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati".
Dall'art.26 del Regolamento locale di Polizia urbana  FONTE 
  
19/09/24
Marino

Pulizia delle aree da parte dei gestori di pubblici esercizi

4. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l’obbligo di:
a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all’esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell’esercizio;
b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.

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Dall'art.25 del Regolamento locale di Polizia urbana  FONTE 
  
18/09/24
Marino

Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. Al Sindaco di ciascun Comune aderente all’Unione, compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.

Dall'art.25 del Regolamento locale di Polizia urbana  FONTE 
  
15/09/24
Marino

Quiete pubblica e riposo delle persone

Il comma 1, dell'art.22 del Regolamento locale di Polizia Urbana dispone che, nei luoghi destinati alla fruizione collettiva, è vietata qualsiasi diffusione sonora dalle ore 00 alle ore 9 e che in tali aree è sempre vietato recare disturbo con grida e schiamazzi, con l’utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant’altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere.
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Il comma 2 dispone che la diffusione sonora effettuata all’interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, deve essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all’esterno.
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Il comma 3 dispone che tutta una serie di attività (elencate) devono assicurare che i rispettivi locali e spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l’emissione di suoni e rumori, che disturbano all’esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).
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Qui il Regolamento citato  FONTE  e qui  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
07/09/24
Marino

Edifici disabitati e/o in stato di abbandono

Il comma 6 dell’art.15 del Regolamento locale di Polizia urbana si occupa degli edifici disabitati e/o in stato di abbandono
6. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
a) ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi preferibilmente costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettro saldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
b) a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell’edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti;
c) a mantenere in stato di decoro le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l’androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

 FONTE 
A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
06/09/24
Marino

Regolamento di Polizia urbana e abitazioni private

I primi 5 commi dell’art.15 del Regolamento locale di Polizia urbana normano le attività nelle abitazioni private.
1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L’esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

 FONTE 
A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
04/09/24
Marino

Terzo focus sul Regolamento locale di Polizia Urbana

“Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche;
- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di fogli di giornale e simili al fine di occultare la visibilità dall’esterno...”.

Cosi è scritto al comma 4 dell’art.12 del Regolamento locale di Polizia Urbana.
   Leggi l'art.12 completo  ART. 12 Pulizia mostre, vetrine ed accessi
1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l’imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrate, sempre che ciò comporti l’imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
3. E' fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche;
- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di fogli di giornale e simili al fine di occultare la visibilità dall’esterno; sono sempre consentite le affissioni di comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.  FONTE 

A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
21/07/24
Marino

Chi deve manutenere le siepi che debordano su suolo pubblico ?

Qualche giorno fa ho evidenziato alcune disposizioni contenute nel Regolamento locale di Polizia Urbana e relative allo “sgombero della neve”.
Oggi evidenzio alcuni passaggi dell’articolo che regolamenta la manutenzione delle “Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via” (art.18)
“...al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico...”
   Leggi l'art.18  ART. 18 Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via
Ferme rimanendo le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico anche conseguente ad eventi meteorici estremi.
Oltre alle predette finalità ed al fine di incrementare la sicurezza in generale, i proprietari delle proprietà confinanti e/o prospicenti alle pubbliche vie, devono adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare situazioni di potenziale pericolo di caduta alberi/rami pericolosi/pericolanti ovvero morti e/o degradati e/o gravemente infestati/malati, provvedendone alla potatura e/o al taglio.
Le violazioni di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.  FONTE 

  
19/07/24
Marino

Che caldo, che afa… parliamo di sgombero della neve!

Il Regolamento locale di Polizia Urbana, disciplina alcuni comportamenti ed alcune attività al fine di tutelare i cittadini e l’ambiente.    Finalità  a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

Evidenzio alcuni passaggi dell’articolo che regolamenta lo “Sgombero della neve” (art.16)
“...I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicate, hanno l’obbligo, …, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antisdrucciolevole, ecc.). Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. ... La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. ...”
   Leggi l'art.16  ART. 16 Sgombero neve, pulizia canali, tubi delle acque pluviali e di scolo
1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicate, hanno l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antisdrucciolevole, ecc.). Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti;
5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
7. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti.
8. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.
9. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 FONTE