Ponte dell'Olio

Risultati per: Rumori
15/09/24
Marino

Quiete pubblica e riposo delle persone

Il comma 1, dell'art.22 del Regolamento locale di Polizia Urbana dispone che, nei luoghi destinati alla fruizione collettiva, è vietata qualsiasi diffusione sonora dalle ore 00 alle ore 9 e che in tali aree è sempre vietato recare disturbo con grida e schiamazzi, con l’utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant’altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere.
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Il comma 2 dispone che la diffusione sonora effettuata all’interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, deve essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all’esterno.
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Il comma 3 dispone che tutta una serie di attività (elencate) devono assicurare che i rispettivi locali e spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l’emissione di suoni e rumori, che disturbano all’esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).
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Qui il Regolamento citato  FONTE  e qui  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
06/09/24
Marino

Regolamento di Polizia urbana e abitazioni private

I primi 5 commi dell’art.15 del Regolamento locale di Polizia urbana normano le attività nelle abitazioni private.
1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L’esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

 FONTE 
A questo link  FONTE  i precedenti post sul Regolamento locale di Polizia urbana.
  
24/07/24
Tiziana

Informazione giuridica: Ordinanza Suprema Corte sui rumori notturni 18676/2024

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 18676 pubb. 09/07/2024,  FONTE  introduce la responsabilità degli Enti Pubblici, non solo dei privati, sui rumori notturni molesti.
L’ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere” (confermata, nella specie, la sentenza di condanna di un Comune della riviera ligure al risarcimento a favore dei residenti che avevano agito in giudizio per l’intollerabilità dei rumori dovuti agli eventi e alle manifestazioni tenute nella piazza durante l’estate).
👨 Noioso   30/07/24 14:45 ® 4132
Alla luce di questa Ordinanza, sarebbe il caso che i nostri solerti amministratori (oltre al testo della pronuncia della Corte) si rileggessero il proprio "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee", soprattutto per quelle attività in capo e/o commissionate dall’amministrazione stessa e che sono ricomprese e disciplinate dal suddetto regolamento ma che (evidentemente in coerenza con l’attitudine che li contraddistingue) vengono invece espletate a membro di segugio. Ogni riferimento a soffiatori a motore a scoppio usati con nonchalance alle 5 del mattino o allo spazzamento di piazze a aree pubbliche allo stesso orario è puramente voluto e altamente ricercato.
Ricordo poi, sempre ai soliti sbadati, che il suddetto regolamento disciplina (agli artt. 8, 9 e 10) le "Manifestazioni in luogo pubblico o Aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili", prevedendo ben precisi adempimenti e regole da rispettare per il privato come per l’amministrazione, ovvero limiti sonori, d’orario, di durata ed afflusso (v. tabelle 1, 2 e 2bis). Inutile evidenziare come pedissequamente queste regole vengano disattese (ogni riferimento a disco-bar o karaoke che si dilungano ben oltre alla mezzanotte è puramente voluto).
Il tutto dando ovviamente per assunto il fatto che tali attività siano state anzitempo regolarmente comunicate (ed autorizzate), compilando debitamente anche l’allegato 3/4 del suddetto regolamento (nel secondo caso con relativa relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale), oltre che redigendo la lista dei brani/autori/durata da consegnare agli uffici SIAI per verifica (leggete questo ultimo periodo con grasse risate in sottofondo).
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