Giovedì 1 luglio 2010 è entrata in vigore l'ordinanza nr.116 del 24-06-2010 avente per contenuto "l’istituzione di un divieto di transito in Via Vittorio Veneto – dal 01 luglio al 31 agosto 2010 – dall’incrocio con Via Montegrappa al civico n. 88 (*), in tutte le serate dalle ore 20,30 alle ore 6.30".
(*) Il civico 88 è in corrispondenza della sede della Cassa di Risparmio
A tuttoggi però le auto transitano in via Veneto esattamente come prima.
Non ho notizia di atto altrettanto pubblico che modifichi tale ordinanza.
Come mai non viene applicata (idonea segnaletica) e fatta rispettare?
Qualcuno che ne conosce le motivazioni può parlarcene?
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ORDINANZA N. 116 DEL 24-06-2010
SERVIZI AMMINISTRATIVI-CULTURA-ISTRUZIONE-PM
Oggetto: OGGETTO: Istituzione divieto di transito in Via Vittorio Veneto - dalle ore 20.30 alle ore 6.30 - nei mesi di luglio ed agosto.
DATO ATTO CHE - a seguito della richiesta inoltrata da alcuni residenti – è emersa la necessità di limitare, in modo sperimentale, il traffico veicolare su parte di Via Vittorio Veneto, nelle serate del periodo estivo (luglio ed agosto) dalle ore 20.30 alle ore 6.30;
RITENUTO di dover adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione alla richiesta, disciplinando contestualmente la circolazione per la sicurezza dei pedoni;
RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”;
RICHIAMATO l’art. 109 – comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché il Decreto Sindacale n. 18 del 31 dicembre 2009;
O R D I N A
· l’istituzione di un divieto di transito in Via Vittorio Veneto – dal 01 luglio al 31 agosto 2010 – dall’incrocio con Via Montegrappa al civico n. 88, in tutte le serate dalle ore 20,30 alle ore 6.30.
M A N D A
La presente ordinanza:
§ agli agenti di polizia municipale per la verifica del rispetto della stessa;
§ al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale per predisporre per tempo la posa in loco di idonea segnaletica;
A V V E R T E
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 – comma 3 – del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Sede distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di registrazione dell’atto.
Il Responsabile di Servizio
(BAIGUERA ELENA)
